Legislazione

La legislazione sulla violenza

La violenza nei confronti delle donne costituisce una grave forma di violazione dei diritti umani, è un fenomeno che riguarda tutti i Paesi ed è trasversale a tutte le condizioni sociologiche: è infatti indipendente dalla classe sociale, dal livello di istruzione e di reddito, dalla nazionalità, dalla religione, dalla sessualità, dall’età e dall’etnia.

Le violenze che colpiscono le donne sono definite “violenza di genere” a partire dalla Raccomandazione Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall’Italia il 10 giugno 1985.

Nel 1993 la violenza contro le donne viene riconosciuta a pieno titolo come una violazione dei diritti umani dalla Dichiarazione della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna (1993) e dalla Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne (A/Res/48/104, 20 dicembre 1993).

Nel 1995, la Conferenza mondiale organizzata dalle Nazioni Unite a Pechino viene inoltre a ribadire l’urgente necessità di sviluppare politiche adeguate di contrasto alla violenza contro le donne e le bambine facendo sottoscrivere alcuni impegni ai Governi degli Stati partecipanti.

Nel 2002, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OSM) dichiara le violenze degli uomini contro le donne un problema di salute pubblica e nel 2012, attraverso la risoluzione A/RES/67/144, ha intensificato gli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne.

Anche il Consiglio d’Europa inserisce nell’agenda politica, a partire dal 2000, il contrasto alla violenza contro le donne. Nello specifico, nel 2002 è stata adottata la Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulla protezione delle donne vittime di violenza e tra il 2006 e il 2008 ha promosso una campagna europea per contrastare il fenomeno.

Nel 2008 il Comitato Ad Hoc Committee for preventing and combating violence against women and domestic violence (CAHVIO) ha redatto un documento, conosciuto come Convenzione di Istanbul, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 e sottoscritto dall’Italia a Strasburgo il 27 settembre 2012.

La Convenzione, approvata dalla Camera e dal Senato nel giugno 2013, è entrata in vigore il 1° agosto 2014 e costituisce oggi il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che definisce un quadro giuridico per affrontare concretamente il fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Legislazione nazionale

L’adesione alla Convenzione di Istanbul rientra in una serie di politiche nazionali già intraprese dall’Italia negli ultimi anni.

Negli ultimi decenni l’Italia ha ratificato tutte le principali convenzioni internazionali e direttive europee in materia di contrasto alla violenza sessuale nei confronti delle donne. Tuttavia, è solo dal 1996 che lo stupro è considerato come reato contro la persona e non contro la morale.

Col nuovo millennio, le cose sono cambiate. Infatti, con la legge n. 154 del 4 aprile 2001, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», viene disposto l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che abbia minacciato la donna o l’abbia maltrattata.

Successivamente la legge n. 38 del 23 aprile 2009, introduce all’art. 612/bis del codice penale il reato di “atti persecutori” (il cosiddetto stalking). A seguito della sua entrata in vigore, l’11 novembre 2010 il Governo adotta il primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.

Dopo la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, è stata approvata la legge 15 ottobre 2013, n. 119, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province», pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 242 il 15 ottobre 2013, che ha reso maggiormente incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamento in famiglia (reati di maltrattamento contro familiari e conviventi, art. 572 C.P.), di violenza sessuale e di atti persecutori, adottando specifiche misure atte a tutelare le donne vittime di violenza e i/le loro figli/e.

La legge n. 119/13 introduce inoltre le strategie per il contrasto della violenza di genere e definisce gli strumenti e i criteri di base per la loro attuazione. In particolare:

  • istituisce un fondo specifico per sostenere le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio che viene annualmente ripartito tra le Regioni;
  • prevede la definizione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
  • indica gli obiettivi atti a garantire l’omogeneizzazione delle azioni sul territorio nazionale;
  • demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni la definizione dei criteri per il riparto delle risorse sulla base del numero di centri antiviolenza e di case-rifugio esistenti in ogni Regione;
  • definisce i soggetti che possono promuovere centri antiviolenza e case-rifugio.

Infine, l’intesa Stato-Regioni «Intesa relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3 comma 4 del dpcm del 24 luglio 2014», sottoscritta il 27 novembre 2014, indica i requisiti definitori, organizzativi e strutturali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, nonché i servizi minimi che devono erogare.

 

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi